Con il divorzio breve oggi non è più necessario attendere i canonici 3 anni dalla separazione una volta necessari per ottenere il divorzio. La nuova modalità prevista dalla legge 55/2015, infatti, abbrevia i tempi di 6 o 12 mesi, secondo i casi, il tempo di separazione necessario per richiedere il divorzio. Dalla suddetta data, quindi, uno dei due coniugi può richiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Risoluzione consensuale Divorzio, la procedura della negoziazione assistita

Nel caso di divorzio consensuale l’iter da seguire, solitamente, oltre ad essere più semplice è anche più celere. Le procedure del divorzio consensuale sono due: la negoziazione assistita e l’accordo davanti al Sindaco in Comune.

La negoziazione assistita dagli avvocati prevede che i coniugi, di comune accordo, sottoscrivano una convenzione con la quale stabiliscono le modalità del divorzio. La stipulazione può riguardare i coniugi con o senza figli minorenni, ma anche con figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap o economicamente non autosufficienti.

L’accordo deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità e sottoscritto da entrambe le parti e dai rispettivi avvocati. I coniugi, infatti, dovranno obbligatoriamente farsi assistere da un avvocato per parte e concludere il procedimento in un tempo non inferiore a 1 mese né superiore a 3 mesi, prorogabile di ulteriori 30 giorni su accordo delle parti.

L’accordo concluso, in assenza di figli minori o maggiorenni incapaci o non autosufficienti, viene poi trasmesso al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica competente per territorio, che concede il nulla osta. Alla presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o non autosufficienti, la stipulazione deve essere trasmessa tassativamente entro 10 giorni dalla sua conclusione, al PM che lo autorizza e lo trasmette entro 5 giorni al Presidente del Tribunale.

Risoluzione consensuale Divorzio, la procedura dell’accordo dinanzi al Sindaco (dal blog del giornalista Leo Marino Benedettini)

Oltre alla negoziazione assistita, in caso di divorzio consensuale, le parti possono avvalersi di un istituto giuridico più semplice: l’accordo innanzi al Sindaco. Il ricorso a questa procedura, tuttavia, è soggetta a dei limiti. È esclusa alla presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave e di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.

I coniugi che decidono di optare per questa procedura semplificata introdotta dall’art. 12 del D.L. 12 settembre 2014, possono farsi assistere da un avvocato o meno. Tale accordo inoltre non può contenere patti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali (es. un’auto, la casa familiare, ecc.), ma solo la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico. Il Sindaco riceve da ciascuna delle parti, personalmente o con l’assistenza facoltativa di un legale, la dichiarazione di divorzio. Dopo il ricevimento di tali dichiarazioni l’atto contenente l’accordo viene compilato e sottoscritto seduta stante. È previsto, inoltre, un termine di riflessione di 30 giorni, al termine del quale le parti sono invitate a comparire nuovamente davanti al Sindaco per confermare o no l’accordo. I sei mesi di separazione legale necessari per proporre la domanda di divorzio decorrono dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione conclusosi davanti al Sindaco, che procede direttamente all’iscrizione dell’accordo nei registri degli atti di matrimonio e alla sua annotazione a margine dell’atto di matrimonio.