Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla legge delega in materia di contratti prematrimoniali, che in Italia non sempre stati ritenuti nulli. A differenza di altri Paesi, dove tali patti (“prenuptial agreements”) sono oramai una realtà ben consolidata, la nostra giurisprudenza non ha mai riconosciuto la legittimità di simili accordi, eccetto un paio di pronunce della Corte di Cassazione e in particolare le sentenze n. 23713/2012 e n. 18287/2018, che hanno aperto uno spiraglio nella rigida impostazione dell’ordinamento italiano sull’ammissibilità di accordi stipulati prima di contrarre il vincolo matrimoniale.

La Corte, infatti, nel primo caso ha convalidato l’impegno a trasferire un immobile al futuro sposo come indennizzo delle spese sostenute dallo stesso per la ristrutturazione di un altro immobile, adibito a casa coniugale. Con la più recente sentenza n. 18287/2018 invece le Sezioni Unite hanno stabilito che per il calcolo dell’assegno divorzile bisogna tenere in considerazione non solo il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio che dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto. Tuttavia le regole sull’assegno di mantenimento dopo il divorzio potrebbero cambiare.

Una nuova proposta di legge, attualmente all’esame della commissione Giustizia della Camera, mira a cambiare le regole sull’assegno di mantenimento dopo il divorzio, che sarà interrotto se l’ex coniuge va a convivere con un nuovo partner o si risposa, anche con un unione civile. Inoltre, sarà eliminato anche il criterio del “tenore di vita” acquisito durante il matrimonio.

Patti prematrimoniali a Roma, perché il Governo ha deciso di introdurli?

Con l’introduzione degli accordi prematrimoniali il Consiglio dei Ministri vuole colmare non solo la distanza rispetto agli altri Paesi anglosassoni ed europei (Germania e Spagna), ma anche per far fronte al boom d richieste in Italia. Più di 6 italiani su 10, infatti, sono favorevoli a firmare un patto che fissi reciproci diritti e doveri prima di convolare a nozze, anche per evitare problemi al momento di un’eventuale separazione.

Lo scopo dei contratti prematrimoniali, infatti, sarebbe proprio quello di consentire alle parti, di gestire i rapporti personali e soprattutto patrimoniali in via consensuale, in un momento precedente alla crisi del rapporto, quando è più facile stabilire l’assetto degli interessi di ognuno dei due coniugi. Secondo molti, infatti, non vi è nulla di immorale nel ragionare sugli aspetti organizzativi della vita di coppia, sui figli e sugli eventuali diritti patrimoniali prima di litigare.

Patti prematrimoniali a Roma, cosa dice il testo del Ddl

Come si legge al comma b dell’articolo 20, che prevede appunto una delega sulla messa a punto degli accordi prematrimoniali, in caso di approvazione del testo, il Governo sarà delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e integrazione del codice civile, al fine, tra l’altro, di «consentire la stipulazione tra i nubendi, tra i coniugi, tra le parti di una programmata o attuata unione civile, di accordi, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, aventi efficacia obbligatoria, intesi a regolare tra loro, nel rispetto delle norme imperative, dei diritti fondamentali della persona umana, dell’ordine pubblico e del buon costume, i rapporti personali e quelli patrimoniali e i criteri per l’educazione dei figli».

Con i patti prematrimoniali quindi i rapporti personali e patrimoniali potranno essere gestiti dalle parti in via consensuale, con la possibilità di sottoporre a regolamentare anche le modalità relative all’indirizzo della vita familiare e dell’educazione della prole. Riguardo a quest’ultimo aspetto il testo è ancora scarno e quindi presumibilmente suscettibile di ulteriori sviluppi.